Statuto

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1) Costituzione
E’ costituita l’Associazione “SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA E SANITA’ PENITENZIARIA – ETS”; in breve “S.I.M.S.pe E.T.S.”.
L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo ETS.
La sede legale è sita in Roma, Viale Bruno Buozzi, 109, l’Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all’estero. Ha durata fino al 31 dicembre 2100.
Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
L’Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari.

2) Scopo della Associazione
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è un ente indipendente che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l’esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività:
a) collaborare con gli organi preposti allo svolgimento di attività nel settore della formazione e assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle persone detenute ed internate. In particolare:
b) l’affermazione della specificità delle professioni sanitarie e delle tecniche riabilitative in ambito penitenziario;
c) il progresso delle conoscenze in ambito sanitario penitenziario al fine di una Maggiore acquisizione di competenza sulla materia, attraverso attività didattica e di ricerca;
d) la divulgazione delle conoscenze scientifiche, anche attraverso l’organizzazione di corsi, convegni e congressi; la realizzazione di eventi E.C.M con finalità educative in ambito di medicina e sanità penitenziaria rivolti a tutti gli operatori della sanità che si occupano o intendano occuparsi di medicina e sanità penitenziaria;
e) la collaborazione con tutte le istituzioni sanitarie e non al fine di raggiungere I suddetti obiettivi;
f) l’osmosi con il mondo Universitario per favorire lo studio delle materie sanitarie penitenziarie;
g) tutte le altre attività sanitarie e socio-sanitarie per il miglioramento delle condizioni delle persone detenute ed internate.
Inoltre, ai sensi dell’art.2 del Decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2017 (G.U. n. 186 del 10 agosto 2017):
A) l’Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono pienamente autonomi ed indipendenti, anche con riguardo al non esercizio di attività imprenditoriali o alla non partecipazione a dette attività, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
B) l’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge – direttamente o indirettamente – attività sindacale.
Ancora potrà realizzare tutte le attività diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri ed i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art.6 del D. Lgs n.117/2017.
All’Associazione è, in ogni caso, vietato svolgere attività diverse da quelle menzionate nell’art.5 del Codice del Terzo Settore.
L’associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida previste dall’art.7 del D.Lgs 117/2017.

3) Attività di Interesse generale (ex art.5 CTS)
L’associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) Attività diverse (ex art.6 CTS)
Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5 CTS, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

5) Carattere culturale, sociale e non lucrativo
L’Associazione è indipendente, neutrale, autonoma, aconfessionale ed apolitica, non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
E’ altresì fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione, utili, fondi e riserve comunque denominate in favore degli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6) Associati
Con il termine associati si indicano le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Gli associati si distinguono in:

  • associati fondatori;

  • associati ordinari;

  • associati onorari.
    Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
    Possono diventare associati ordinari aziende italiane e straniere, enti pubblici e privati, persone fisiche, che abbiano già fornito rilevanti contributi allo sviluppo del proprio settore o che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dal Consiglio Direttivo.
    Gli associati ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda.
    Sono associati onorari le persone o le aziende che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell’Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa.
    Gli associati onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo.

7) Ammissione degli Associati
Chi vuole entrare a far parte dell’associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’organo amministrativo con delibera motivata, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni, in esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.
Deliberata l’ammissione degli associati ordinari ed onorari, essi acquistano la qualità di associati con la sottoscrizione dello statuto e con il versamento della quota associativa se dovuta.
Con l’accettazione dello Statuto si intende integralmente accettato anche il regolamento interno dell’Associazione ove predisposto.
Gli associati onorari sono esenti da obbligo di versamento di qualsiasi quota o contributo.

8) Contributi associativi
Gli associati fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli associati nel rispetto del regolamento interno.
Le quote si versano al momento dell’ammissione, e poi, annualmente, entro il 31 Gennaio dell’anno di competenza.
Soltanto per il primo anno di adesione di ciascun associato l’importo dovuto sarà calcolato dividendo la quota intera per dodici mensilità, moltiplicato per i mesi di adesione prima del successivo 31 Dicembre a decorrere dalla data di approvazione della domanda.

9) Perdita della qualità di associato
La qualità di associato ordinario si perde per morte o estinzione giuridica dell’associato, per dimissioni, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere associato, esclusione per gravi motivi.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’associato che intenda dimettersi dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente od al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all’anno di uscita.
Sull’esclusione dell’associato per gravi motivi dovrà pronunciarsi l’assemblea.

10) Diritti degli associati
Gli associati in regola con la quota annuale hanno diritto:

  • a prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell’Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento interno;

  • ad esercitare i diritti, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;

  • ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto;

  • ad esaminare i libri sociali, presentando una richiesta scritta al Consiglio Direttivo e procedendo al suddetto esame presso la sede dell’associazione;

  • a ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre pubblicazioni interne.

11) Gli organi dell’Associazione
Gli organi statutari dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Comitato Scientifico;
d) il Presidente;
e) il Direttore;
f) il Tesoriere;
g) l’Organo di Controllo e Revisore legale dei conti.

12) Costituzione e convocazione dell’Assemblea
Partecipano all’Assemblea gli associati fondatori e gli associati ordinari in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa, nonché gli associati onorari.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio.
Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di cinque deleghe.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ciascun socio votante ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea straordinaria delibera nelle forme e nei modi espressamente previsti per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto dall’art.11 e per lo scioglimento dall’art.21.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti e dei rappresentati.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta da trasmettere, anche per fax o posta elettronica a tutti gli associati, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Essa deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove.
Gli associati potranno partecipare alle Assemblee anche connessi in audio o video conferenza, a condizione che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, partecipando alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci.
Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e la data dell’eventuale seconda convocazione.

13) Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria dei soci:
a) delibera in merito all’attività dell’Associazione;
b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) procede all’elezione alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e del Revisore;
d) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e sul Regolamento interno ove predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) delibera in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito all’eventuale esclusione dell’associato per gravi motivi.
L’Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dell’Atto costitutivo e dello statuto;
b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
d) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande e di ammissione o che procedano all’esclusione di un associato.
Per le modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14) Consiglio Direttivo
Il Consiglio è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall’assemblea tra gli associati o esponenti di organizzazioni socie, di cui almeno uno scelto tra quelli designati dai soci fondatori; durano in carica per cinque esercizi e possono essere rinnovati per una volta, per un totale di due mandati consecutivi.
I consiglieri che perdano la qualità di associato o di esponente delle organizzazioni socie, decadono automaticamente dal Consiglio il quale può procedere alla cooptazione del sostituto fino alla prossima assemblea.
Il Consiglio Direttivo viene convocato per la sua prima riunione dall’Assemblea degli associati e successivamente dal Presidente, con qualunque mezzo, almeno due volte l’anno, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso.
Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi membri.
In mancanza di formale convocazione il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando alla riunione partecipano tutti i suoi membri.
E’ facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.
Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica.
E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e formalizzazione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del componente con maggiore anzianità di partecipazione al Consiglio, ovvero con maggiore anzianità anagrafica.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

15) Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge e può revocare tra i suoi membri il Presidente;
b) conferisce la qualifica di associato onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri;
c) sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività dell’Associazione;
d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
e) elabora laddove richiesto, ai sensi dell’art.14 del D. Lgs 117/2017 il “Bilancio sociale”;
f) nomina il Direttore;
g) nomina il Comitato Scientifico, ne fissa gli eventuali compensi e delibera l’esclusione di uno dei suoi membri ove necessario;
h) determina l’importo dovuto dagli associati a titolo di quota annuale.
In piena aderenza con gli indirizzi espressi dal Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo delinea le linee strategiche per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione ed assume tutte le iniziative prodromiche all’attuazione della gestione organizzativa.

16) Il Consiglio Direttivo e la tenuta dei libri sociali
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati;

  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;

  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.
    I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

17) Direttore
Viene nominato dai membri del Consiglio Direttivo anche tra soggetti esterni di comprovata esperienza e di professionalità riconosciuta e apprezzata.
Il Direttore:
a) collabora, ove richiesto, con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio Direttivo;
b) su incarico del Presidente cura i rapporti con enti, soggetti economici ed istituzioni italiane e straniere, con potere di rappresentanza limitato alle istruzioni ricevute dal Presidente;
c) su incarico del Presidente pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli organi dell’Associazione;
d) su incarico del Presidente può nominare un comitato di direzione, del quale può far parte anche il Presidente, per l’attività di gestione ordinaria dell’amministrazione.

18) Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e scientifica, composto da un numero di membri definito dal Consiglio Direttivo e dal medesimo scelti tra primarie personalità nei settori inerenti le finalità dell’associazione nonché del mondo della cultura dell’impresa, nazionale ed internazionale, anche non associati.
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e scientifico.
Sono compiti del Comitato Scientifico:

  • individuare temi, spunti, problemi e quant’altro ritenuto proprio come oggetto di intervento, comunicando al Consiglio il relativo Piano scientifico;

  • formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio, anche a beneficio di istituzioni ed enti terzi di rilievo;

  • promuovere in ogni forma gli indirizzi operativi dell’Associazione;

  • ove ritenuto necessario redigere e presentare un rapporto annuale sulle indagini svolte sui temi dell’attualità;

  • proporre al Consiglio Direttivo la nomina di nuovi membri del Comitato Scientifico;
    Il Comitato Scientifico si riunisce almeno quattro volte all’anno ed inoltre quando il Consiglio Direttivo ne richieda la convocazione.
    Esso può suddistinguersi in Comitati ristretti per materia.
    Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico può nominare tra i suoi membri un Presidente.
    Il Comitato Scientifico dura in carica due anni.
    I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

19) Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica contestualmente al medesimo, ha inoltre la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli coordina ed organizza direttamente, o indirettamente su esplicito mandato, tutte le attività proprie dell’Associazione conformi allo scopo perseguito.
Può conferire incarichi di collaborazione esterna.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal consigliere più anziano di nomina ovvero di età.
Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.
Il Presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa.
Al Presidente dell’Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell’organo amministrativo.

20) Organo di Controllo e revisione legale dei conti
Organo di controllo potrà essere o un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, o un Revisore Unico, che l’Assemblea dovrà individuare e nominare, anche tra i non Soci, tra i soggetti dotati di idonee e comprovate capacità professionali.
Il Revisore Unico ovvero il Collegio dei Revisori hanno la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto e dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Il Revisore Unico ovvero il Collegio durano in carica per tre esercizi, e sono rieleggibili.
Qualora, prima della scadenza, vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti il Collegio ovvero il Revisore Unico, dovrà essere senza indugio convocata l’Assemblea Ordinaria, al fine di provvedere alla nomina dei sostituti.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art.2399 c.c..
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.
L’organo di controllo:

  1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare – anche in via preventiva e contestuale – sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;

  2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

  3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

  4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

  5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;

  6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;

  7. verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;

  8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

  9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell’ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;

  10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa

21) Risorse Economiche – Fondo comune
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dagli associati;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi;
f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali;
g) da un “Fondo di dotazione” intangibile che verrà costituito ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica nella misura all’uopo richiesta dalla normativa vigente.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22) Gestione Finanziaria
La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal primo gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell’esercizio per essere tempestivamente sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

23) Libri sociali
Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
a) il libro degli associati o degli aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

24) Tesoriere
L’attività dell’associazione è controllata da un Tesoriere, con funzioni di tenuta e verifica della contabilità e del bilancio.
Il Tesoriere gestisce altresì, sulla base di espresse deleghe del Presidente, i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito.
Egli è nominato dall’Assemblea e resta in carica per due esercizi.

25) Norme sul volontariato dei volontari e dell’attività di volontariato
I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

26) Scioglimento e liquidazione
La durata dell’Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell’Associazione da almeno 1/3 (un terzo) degli associati viene convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 (tre quarti) degli associati esistenti.
L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.
In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

27) Norme generali
Il Consiglio Direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese o eventuali emolumenti per i soggetti che svolgono attività funzionali al perseguimento dello scopo associativo e, nei limiti stabiliti dalla legge, per le attività ulteriori (ovvero che non siano unicamente riferite alla carica rivestita), effettivamente prestate dai componenti gli organi sociali a favore Associazione.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia.
F.TI: LUCIANO LUCANIA – STEFANO POETA NOTAIO

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